Il commercio internazionale di animali e piante è regolamentato da quella che è nota come Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora: CITES).
In Spagna questa regolamentazione internazionale è applicabile dal 16 maggio 1986. Inoltre, dal 9 dicembre 1996 è in vigore la normativa europea sulla protezione delle specie, ancora più rigorosa della CITES originale.
Secondo questa normativa, le specie animali o vegetali soggette al controllo internazionale sono suddivise in categorie note come Appendici (tre nella CITES internazionale) o Allegati (quattro nell'interpretazione della CITES europea, molto più restrittiva). Circa 5.000 specie animali e 28.000 specie vegetali sono sottoposte a osservazione, poiché si ritiene che il loro commercio non controllato possa minacciarne la sopravvivenza in natura.
I tre appendici originali della Convenzione internazionale CITES sono:
• L'Appendice I include le specie minacciate di estinzione. Il commercio di esemplari di queste specie è consentito solamente in circostanze eccezionali e previa approvazione degli organismi di regolamentazione locali. Delle 931 specie incluse in questa categoria, 136 sono specie di cactus, appartenenti a 17 generi. Ciò significa che i cactus inclusi in questa categoria rappresentano quasi il 15% di tutte le specie in reale pericolo di estinzione sul pianeta.
• L'Appendice II include le specie che non sono necessariamente minacciate di estinzione, ma il cui commercio deve essere controllato per evitare un uso incompatibile con la loro sopravvivenza. In questa categoria rientrano tutte le restanti specie della famiglia dei cactus, ossia circa 2.220 specie. Ciò rappresenta quasi il 10% di tutte le specie vegetali. La loro produzione è regolamentata a livello europeo.
• L'Appendice III contiene le specie protette almeno in un Paese, che hanno chiesto alle altre Parti della CITES assistenza per controllarne il commercio.